Con la Circolare del 14 aprile 2021 n. 62 l’INPS aveva fornito le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD, e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, tramite l’utilizzo del nuovo flusso telematico “UniEmens – Cig”.
Inoltre, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID – 19“ a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens – Cig “ o con il modello “SR41”.
Con il Messaggio del 19 ottobre 2021 l'INPS ha prorogato tale periodo transitorio. Infatti, alla luce delle segnalazioni pervenute finora dalle Strutture territoriali dell’Istituto, nonché delle esigenze rappresentata da alcune aziende e intermediari, il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi ( “UniEmens – Cig“ e “SR41”) è stato differito fino al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens – Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens – Cig” o il modello “SR41”.
Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”.
In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens – Cig“ i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
In allegato il Messaggio.
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