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NUOVE ASSUNZIONI: ESONERO TOTALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


Con la Circolare 24 novembre 2020 n. 133 l’INPS ha dato indicazioni operative in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni o trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.


Premessa

Nel quadro di emergenza epidemiologica da COVID – 19 il governo ha emanato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 in seguito modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, introducendo misure per il sostegno e il rilancio dell’economia e in particolar modo all’art. 6 comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi contratti di apprendistato e lavoro domestico, effettuate nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, rappresenta uno strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.


In particolare hanno diritto al riconoscimento dell’esonero:

  1. gli enti pubblici economici;

  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;

  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;

  6. i consorzi di bonifica;

  7. i consorzi industriali;

  8. gli enti morali;

  9. gli enti ecclesiastici.

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

Come già affermato l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi part – time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, e in questo caso la misura della soglia massima è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

L’esonero contributivo tende ad incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, quindi spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione non rientrando tra le tipologie di rapporto incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060, 00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12), per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part - time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza vi sarà la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.


Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;