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NUOVE ASSUNZIONI: ESONERO TOTALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


Con la Circolare 24 novembre 2020 n. 133 l’INPS ha dato indicazioni operative in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni o trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.


Premessa

Nel quadro di emergenza epidemiologica da COVID – 19 il governo ha emanato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 in seguito modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, introducendo misure per il sostegno e il rilancio dell’economia e in particolar modo all’art. 6 comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi contratti di apprendistato e lavoro domestico, effettuate nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, rappresenta uno strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.


In particolare hanno diritto al riconoscimento dell’esonero:

  1. gli enti pubblici economici;

  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;

  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;

  6. i consorzi di bonifica;

  7. i consorzi industriali;

  8. gli enti morali;

  9. gli enti ecclesiastici.

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

Come già affermato l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi part – time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, e in questo caso la misura della soglia massima è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

L’esonero contributivo tende ad incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, quindi spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione non rientrando tra le tipologie di rapporto incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060, 00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12), per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part - time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza vi sarà la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.


Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • regolarità contributiva.

L’esonero contributivo spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

  1. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

  2. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.

Gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.


Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’Esonero contributivo come intervento generalizzato quindi rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del paese, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Mentre il beneficio contributivo per le assunzioni a tempo determinato o contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura come misura selettiva e necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, arrivata il 16 novembre 2020.

Ricordiamo che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

- siano concessi entro il 30 giugno 2021.


Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.


Per ulteriori chiarimenti rimando alla Circolare allegata.

Circolare 24 novembre 2020, n. 133
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