Con la Nota del 21 marzo 2022, n. 530 l'INL ha fornito le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi immediatamente operative.
Il tirocinio è stato introdotto come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora, sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 il Governo e le Regioni dovranno concludere un nuovo accordo per la definizione di linee – guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
revisione della disciplina;
individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Disposizioni vigenti
Permane per il tirocinante il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza.
Ne consegue la sanzione prevista secondo il quale la mancata corresponsione dell’indennità, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Ricorso fraudolento ai tirocini
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore.
Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, quindi per il soggetto beneficiario sono previste le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
In allegato la Nota.
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