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PROROGA ESONERI: OCCUPAZIONE GIOVANILE, OCCUPAZIONE FEMMINILE E DECONTRIBUZIONE SUD


La Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne, nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno.

Le autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

  • esonero per l’occupazione giovanile per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione del 16 settembre 2021.

In particolare, il provvedimento ricorda che l'esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. La durata dell'agevolazione è, peraltro, estesa a 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

  • esonero per l’occupazione femminile, con la decisione del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui alla Legge n. 92/2021 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).


In primo luogo, l'Istituto individua i datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

Quanto alle lavoratrici per l'assunzione delle quali spetta l'incentivo , stante l'espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012, l'INPS chiarisce che si tratta delle "lavoratrici svantaggiate" e, quindi:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Con il Messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 l’INPS comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Quindi, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.


La Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei è innalzato a :

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.


In allegato il Messagio.

Messaggio Inps del 26 gennaio 2022, n 403
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