Con la Circolare del 4 Maggio 2021, n. 74 l’INPS fornisce indicazioni in ordine alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto introdotta dall’articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.
Sempre secondo quanto previsto dalla Legge Bilancio 2021, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.
In caso di rapporto a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato.
L’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part – time, ai fini della misura della prestazione pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore, proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Contratti di lavoro part – time di tipo verticale o ciclico esauriti
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
Si precisa che per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti si intendono non solo i contratti part – time, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part – time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
Copertura dei periodi in part – time mediante riscatto o versamenti volontari
È fatta salva la possibilità di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part – time.
I versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazioni pensionistica, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.
Trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
La norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.
La norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.
Trattamenti non pensionistici
Per l’accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino al 31 dicembre 2020.
Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.
In allegato la Circolare
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