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REDDITO DI CITTADINANZA: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

Fonte: Inps


Con Circolare del 20 marzo 2019, n. 43, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione all’istituto del Reddito di Cittadinanza introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, e successivamente convertito in Legge n. 26/2019, che, a decorrere dal mese di aprile 2019, si rivolge ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, si trovano in possesso di specifici requisiti.


Nel dettaglio, è necessario che il suddetto nucleo familiare rispetti i seguenti parametri reddituali e patrimoniali:

- un valore dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro;

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;

- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;

- assenza di intestazione e disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;

- assenza di intestazione e disponibilità di navi e imbarcazioni.


In relazione alle predette soglie, si precisa che le stesse saranno ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità.


Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.


L’INPS, inoltre, ribadisce che, il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:

- presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

- in modalità telematica accedendo con SPID;

- presso i Centri di assistenza fiscale.


Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, si precisa che:

- ente concessore è l’INPS che, previa verifica dei suddetti requisiti, riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda;

- lo stesso viene erogato attraverso la Carta Rdc;

- il RdC può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione della sua erogazione per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo.


Il Rdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti predetti.


Il beneficiario, tuttavia, è obbligato a comunicare all’INPS, nel termine di quindici giorni dall’evento, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli.


L’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.


Attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).


Ricordiamo, infine che:

- l’accoglimento della domanda di Rdc comporta la decadenza automatica di ReI,

- tale beneficio economico ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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