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REDDITO DI CITTADINANZA: PRECISAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi(art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019). La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.


Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.


Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.



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