Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 19 novembre 2020 n. 17 ha affrontato il tema della tutela dei riders.
L’attività lavorativa dei ciclo – fattorini ( riders ) delle piattaforme digitali trova la propria disciplina nel decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, modificato e integrato dalla legge del 2 novembre 2019 n. 128, che attribuisce tutele differenziate ai “riders“ a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero – organizzazione dell’art. 2 d.lgs. 81 del 2015 o a quella dettata dall’art. 47 - bis dello stesso decreto con specifico riferimento ai ciclo – fattorini autonomi. Quindi se mancano le condizioni di subordinazione previsti dall’art. 2 allora si applicherà quanto previsto dall’art. 47 - bis.
L’art 47 - bis prevede un corredo rilevante di diritti, che costituiscono livelli minimi di tutela. Si tratta di diritti che vanno riconosciuti anche in mancanza di un rapporto di collaborazione etero – organizzata, ed anche in mancanza di un rapporto di collaborazione coordinata, per il solo fatto dello svolgimento della prestazione a carattere autonomo.
Per quanto riguarda il compenso, all’art. 47 – quater, rimanda ai contratti collettivi la facoltà di definire criteri di determinazione del compenso complessivo, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza della stipula di tali contratti i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In più ai lavoratori deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.
L’art 47 – quinquies riconosce, l’applicazione ai riders autonomi della disciplina antidiscriminatoria per i lavoratori subordinati, in quanto compatibile con la natura del rapporto, compreso l’accesso alla piattaforma digitale. Il richiamo deve essere inteso alla disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore. Inoltre allo scopo di evitare che venga sanzionata nei fatti la libertà di disconnessione e non accettare le chiamate, inducendo il lavoratore ad orari di lavoro gravosi a discapito della salute e della sicurezza, la norma riconosce un'importante tutela ( azionabile in giudizio).
L'art. 47 - sexies prevede che i dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, siano trattati in conformità alle disposizioni de regolamento (UE) 2016 /679.
Infine l’art. 47 – septies prevede la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La piattaforma è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 / 1965. Inoltre è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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