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RIENTRO IN ITALIA DA PAESI ESTERI: LA NUOVA ORDINANZA


È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova ordinanza del Ministero della Salute del 28 agosto 2021.


La nuova ordinanza integra quanto disposto nella precedente ordinanza del 29 luglio 2021.


Le nuove indicazioni stabiliscono che l’ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D (Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Mann, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni speciali amministrative speciali di Hong Kong e di Macao) alla presenza delle seguenti condizioni:


1. Possesso della certificazione verde COVID – 19.

2. Presentazione della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Presentazione del PLF ( Passenger Locator Form) in formato digitale o in copia cartacea stampata.


Nel caso in cui non si presentino le condizioni 1 e 2 è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF.


Inoltre alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, fermo restando quanto previsto dalla precedente ordinanza e quindi:

  • presentazione del PLF;

  • possesso della certificazione verde COVID – 19;

ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.


L’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID – 19 e che si trovino in una delle seguenti categorie:

  • soggetti che facciano ingresso per motivi di studio;

  • soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021;

  • soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

L’ingresso nel territorio nazionale da tali Stati e territori è sottoposto a tale disciplina:

  • presentazione del PLF;

  • presentazione della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

  • sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto;

  • sottoposizione a isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni;

  • obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine di dieci giorni di isolamento.

Potrà essere consentito previa autorizzazione del Ministero della salute, l’ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità.


L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID – 19, sono, altresì consentiti per motivi di studio.


La presente ordinanza produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.


In allegato l'Ordinanza.

Ordinanza Ministero della Salute 28 agosto 2021
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