top of page

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E ACCESSO ALL'INDENNITA' NASPI


Con il messaggio 26 novemre 2020, n. 4464, l'INPS fornisce chiarimenti relativi all'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.


Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, come presupposto, è richiesto che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa far valere lo stato di disoccupazione involontario.


Tuttavia il legislatore ha previsto delle ipotesi di accesso alla NASpI che si differenziano dal

licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato.

In particolare ha previsto che tale indennità è riconosciuta anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione.


A fronte di tali ipotesi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Cociali, ha chiarito che non è ostativa al riconoscimento dell'indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione.


Inoltre, anche nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede

della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.


Infine, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da

parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.


Oltre a quanto appena trattato, il Decreto " Agosto " ( decreto legge 104/2020 ), dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale; tali lavoratori, possono in seguito accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.


Quindi per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale, a meno che l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma la documentazione attestante l'adesione all'accordo sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso.


Messaggio 26 novembre 2020, n. 4464
.pdf
Download PDF • 87KB

202 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page