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SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO


Con la Circolare del 15 giugno 2022, n. 70 l'INPS fornisce le istruzioni operative per l’anno 2022 per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.


La legge di Bilancio 2022 ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore c.d. apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento.


Lo sgravio contributivo è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

  • assunzioni con contratto di apprendistato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

  • che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.


Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.


Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84 % della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

In relazione alle assunzioni in apprendistato effettuate dai datori di lavoro che occupano sino a nove addetti, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.

Pertanto, anche ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in argomento, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro.


Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.


Dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.


In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo.

Si precisa infine che il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva è tenuto al versamento della contribuzione nonché della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo e inoltre è soggetto al contributo previsto per il c.d. ticket di licenziamento.


In allegato la Circolare

Circolare Inps del 15 giugno 2022, n. 70
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