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SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA DEI LAVORATORI: LE INDICAZIONI INPS



Con il Messaggio del 23 ottobre 2020, n. 3871 l'Inps fornisce le indicazioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.


il provvedimento attiene alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto nei casi di quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria attiva durante l'attuale emergenza epidemiologica.


Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della c.d. quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, come già anticipato, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

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