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SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI: LE ISTRUZIONI INPS DOPO I DECRETI RISTORI


Con la Circolare del 13 novembre 2020, n. 129 l’ INPS fornisce indicazioni in merito la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.


Ricapitolando in G.U. il 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto- legge n. 137 c.d. Decreto Ristori, che all’art. 13 ha introdotto interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.

Successivamente in G.U. il 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 149 c.d. Decreto Ristori – bis, che ha introdotto all’art. 11, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.


L’art. 11 ha chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera per i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.


Soggetti interessati alla sospensione contributiva

In ordine all’ambito di applicazione della misura concernente la sospensione contributiva in argomento, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione verranno comunicati all’Istituto a cura dell’Agenzia delle Entrate.


Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020

Sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020:

  • i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività quelle riferite ai codici ATECO riportati in Allegato 1 al Decreto Ristori – bis;

  • i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone rosse, svolgenti, una di quelle attività riferite ai codici ATECO, codificati dalla norma in Allegato 2 del Decreto Ristori – bis;

  • i datori di lavoro privati in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza.


Aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Ristori - bis, e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori - bis, verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020.


Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

L’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.


Modalità di recupero dei contributi sospesi

I contributi previdenziali e assistenziali, sospesi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, con scadenza nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Infine nella sospensione dei versamenti contributivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.


Al momento non sembrano sospesi i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione autonoma artigiani e commerciali (con 3^ rata inps cadenza il 16.11.2020). Rimane anche il dubbio per il versamento dei contributi per gli iscritti alla Gestione Separata Inps poiché la norma cita specificatamente i versamenti dovuti "dai datori di lavoro" (e non cita i "committenti").


Non sono invece sospese, per espressa previsione della Circolare 129/2020, le rate dei contributi Inps in scadenza il 16.11.2020 relative a precedenti sospensioni per effetto dell'emergenza Covid-19.


Circolare 13 novembre 2020 n. 129
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Decreto_Ristori-bis_Allegato 1
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Decreto_Ristori-bis_Allegato2
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