
Con la Circolare del 17 settembre 2021, n. 137 l'INPS fornisce chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012.
L’art. 31 in particolare dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Misura del contributo
Il contributo è scollegato dall’importo della prestazione individuale ed è dovuto in egual misura a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente verificare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato; il contributo deve essere infatti calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo:
anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi: contributo dovuto = 41 % del massimale ASpI/ NASpI;
anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi: contributo dovuto = 6/12 del 41 % del massimale ASpI/ NASpI;
anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi: contributo dovuto = 2 + 4/12 del 41 % del massimale ASpI/ NASpI;
La misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo è determinata a titolo esemplificativo in tal modo:
azienda che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con accordo: contributo dovuto al 41 % del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
azienda che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza accordo: contributo dovuto al 41 % del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3;
azienda che rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo con accordo: contributo dovuto pari all’ 82 % del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;
azienda che rientra nell’ambito di applicazione della CIGS – licenziamento collettivo senza accordo: contributo dovuto all’ 82 % del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3.
Si precisa che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento in quanto il rapporto di lavoro si è risolto durante il c.d. "blocco dei licenziamenti" legato alla fase emergenziale, per adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale il contributo è dovuto nella misura pari al 41 % del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni.
Il massimale ASpI e NASpI
Il massimale di ASpI (oggi NASpI) è la base di calcolo per determinate la misura del contributo dovuto.
La misura del contributo è stata quindi determinata, sino alla data di istituzione della NASpI ( 1° maggio 2015), tenendo conto del massimale ASpI.
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 % della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare l’importo mensile rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli importi annui del massimale in argomento.

Con apposito successivo messaggio l'Inps fornirà le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data del 17 settembre 2021.
In allegato la Circolare INPS.
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