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UNIEMENS: LA NUOVA ESPOSIZIONE DELL’ELEMENTO RETRIBUTIVO GARANTITO IN CASO DI MALATTIA

Fonte: Inps


Con Circolare del 27 Febbraio 2019, n. 803, l’Inps fornisce istruzioni quanto alle nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia.


Nel dettaglio, per espressa previsione dell’articolo 20, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008 e sue successive modificazioni, dispone che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile” ai sensi della normativa vigente.


Pertanto, per i suddetti datori di lavoro viene esclusa la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, sono comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione.


Ciò premesso, a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.


Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

- “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);

- “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. In tal caso, l’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;

- “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.




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