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ZONE ROSSE: IN ARRIVO I TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PER I DIPENDENTI


Con il Messaggio 25 gennaio 2021, n. 304 l’Inps ha stabilito le modalità di presentazione delle domande e le istruzioni operative per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID – 19 (c.d. Zone Rosse)


L'art. 19 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, infatti, stabiliva una particolare tutela a favore dei lavoratori domiciliati o residenti in Comuni e destinatari di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio emanati da pubbliche autorità. Le tutele venivano previste anche per quei lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche territorialmente competenti prima dell’entrata in vigore del decreto.


La norma stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia – Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, con sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possano presentare domande di accesso alla CIGO, CIGD, ASO e CISOA.

Si ricorda che i datori di lavoro non potranno richiedere tale particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA.


Le domande di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione del datore di lavoro con la quale si attesti che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno potuto prestare l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.


In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’ INPS, il datore di lavoro dovrà inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto stesso, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.


Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione. Si precisa che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.


I datori di lavoro che anticipano, invece, i trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti coinvolti dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro i consueti termini di decadenza di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 148/2015 (entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro o entro sei mesi dalla data di autorizzazione qualora tale ultimo termine risulti più favorevole).


Infine durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

Messaggio Inps n. 304 del 25-01-2021
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