Labortre
29 mar 20223 min
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 marzo 2022 un nuovo Decreto Covid, confermando la road map che ci guiderà all’abbandono completo del green pass e della mascherina a partire dal 1° maggio 2022.
Il 31 marzo 2022 cesserà lo Stato di emergenza.
Dal 1° aprile 2022:
abbandono del green pass per tavoli all’aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus.
basterà il green pass base (tampone negativo) per accedere a mense, concorsi, corsi di formazione, stadi e concerti all’aperto e per i trasporti a lunga percorrenza (navi, treni ecc.);
non sarà più richiesto il green pass rafforzato per gli over 50.
Accesso luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.
Inoltre a decorrere dal 1° aprile 2022 i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID - 19, o ne siano sprovvisti al momento di accesso nel luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, questo non oltre il 30 aprile 2022.
Green pass rafforzato
A decorrere dal 1° aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
piscine centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
feste e comunque denominate;
attività di sale gioco;
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
o aereomobili;
o navi e traghetti;
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta velocità;
o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
per l’accesso a funivie;
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
Fino al 30 aprile 2022:
in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli appena esposti e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione al momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Autosorveglianza
Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID - 19, fino all'accertamento della guarigione.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID - 19 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID - 19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di COVID - 19, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa di sintomi e se, ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Smartworking
Per concludere è stata prorogata la procedura semplificata per smartworking al 30 giugno 2022. La proroga consente ai dipendenti privati di ricorrere al lavoro da remoto, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda.
In allegato il Decreto.