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30 lug 20213 min

GREEN PASS: LE NUOVE REGOLE

È stato approvato il nuovo Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 relativo ai nuovi parametri per la colorazione delle regioni e all’utilizzo del Green pass.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID – 19, lo stato di emergenza è ulteriormente proroga fino al 31 dicembre 2021.

Di seguito i nuovi parametri per le zone.

Zona bianca se alternativamente :

1. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

2. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 10.

Zona gialla se alternativamente:

1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti;

2. l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona arancione se:

1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti e aver superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Zona rossa se:

1. le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni :

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID – 19 è superiore al 40 per cento;

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID – 19 è superiore al 30 per cento.

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 (c.d. Green Pass) :

  • avvenuta vaccinazione da COVID – 19, al termine del prescritto ciclo;

  • somministrazione della prima dose di vaccino che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

  • avvenuta guarigione da COVID – 19 valido per sei mesi dalla negativizzazione del tampone;

  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS – CoV- 2 con validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;

  • sagre e fiere, convegni e congressi;

  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi;

  • attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

  • concorsi pubblici.

Tali disposizioni :

  • si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;

  • non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In caso di violazione dell’utilizzo del Green pass può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giornate diverse si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23 luglio 2021).

In allegato il Decreto.

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