Labortre

3 feb 20223 min

LEGGE DI BILANCIO 2022: ESTENSIONE TUTELA MATERNITA' E PATERNITA'

Con la Circolare del 3 gennaio 2022, n. 1 l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Tale misura si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata;

  • lavoratrici iscritte alle gestioni autonome INPS;

  • libere professioniste.

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità.

Si rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi.

Anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita.

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata

A. Alle libere professioniste/liberi professionisti e categoria assimilate, iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;

  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro.

B. Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;

  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

  • ai 7 mesi successivi al parto di interdizione prorogata;

  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro.

Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.

Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web;

  • tramite il contact center integrato;

  • tramite i patronati.

Paternità lavoratori dipendenti

A decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e quindi la durata dei dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre, sono confermate.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

I giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro la fruizione del congedo senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In allegato la Circolare.

    230
    0