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BREXIT: QUALI REGOLE PER L'INGRESSO DI LAVORATORI ITALIANI



Con il Messaggio del 22 dicembre 2020, n. 4805 l’INPS fornisce chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione ( 31 dicembre 2020) .


I cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono tale situazione finché continuano a trovarsi in tale soluzione di continuità.

Qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale precedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.

Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) potranno essere rilasciate certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020.


Per quanto riguarda, invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, le strutture territoriali dell’Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.


Messaggio 22 dicembre 2020, n. 4805
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