LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
L'iter parlamentare in corso per l'approvazione definitiva in Legge ha introdotto alcune importanti novità concernenti le attività svolte dei lavoratori autonomi occasionali.
Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
I soggetti abilitati, i datore di lavoro e i soggetti che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, sono tenuti a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore autonomo occasionale.
Questa comunicazione vede come destinatario l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al omento non sono state diffuse le modalità tecniche della comunicazione ma di certo il tutto dovrà avvenire esclusivamente attraverso strumenti informatici.
La normativa specifica che dovranno essere utilizzate le procedure ad oggi previste per la comunicazione preventiva dei lavoratori intermittenti (lavoratori a chiamata) che risultano essere le seguenti:
1. Invio del modello "UNI - Intermittente" via email all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it