Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
L'iter parlamentare in corso per l'approvazione definitiva in Legge ha introdotto alcune importanti novità concernenti le attività svolte dei lavoratori autonomi occasionali.
Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
I soggetti abilitati, i datore di lavoro e i soggetti che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, sono tenuti a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore autonomo occasionale.
Questa comunicazione vede come destinatario l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al omento non sono state diffuse le modalità tecniche della comunicazione ma di certo il tutto dovrà avvenire esclusivamente attraverso strumenti informatici.
La normativa specifica che dovranno essere utilizzate le procedure ad oggi previste per la comunicazione preventiva dei lavoratori intermittenti (lavoratori a chiamata) che risultano essere le seguenti:
1. Invio del modello "UNI - Intermittente" via email all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” compilato in ogni sua parte. Il modello contiene in basso due opzioni: una di “stampa” che permette di stampare il modello e una “Genera xml e invia via e – mail” necessaria per adempiere all’obbligo, inviando il modello così generato all’indirizzo di posta elettronica certificata già indicata.
2. Per il tramite del servizio informatico reso disponibile attraverso il portale cliclavoro (www.cliclavoro.it).
L’azienda, anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà inviare le chiamate del lavoro autonomo occasionale, attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata.
3. Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un SMS al numero 339 – 9942256.
Tale comunicazione va utilizzata esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre 12 ore dal momento della comunicazione avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato. Al fine di individuare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessario che lo stesso si registri precedentemente al portale cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello.
In caso di malfunzionamento del servizio informatico i soggetti abilitati possono adempiere agli obblighi inviando il Modello “UNI – Intermittente” al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.
Ad oggi, si ricorda, non sono state diffuse le modalità tecniche e operative per assolvere alla comunicazione preventiva attinente i lavoratori autonomi occasionali.
La norma comunque prevede che in caso di violazione dei predetti obblighi, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui vi sia stata omissione di comunicazione.
In allegato il testo dell'emendamento.
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