top of page

LAVORO DOMESTICO E CONTRIBUTI SU INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E FERIE NON GODUTE


Con il Messaggio del 17 giugno 2021, n. 2330 l’INPS fornisce chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.


In merito al periodo di mancato preavviso con conseguente corresponsione della sostitutiva indennità, i datori di lavoro domestici sono tenuti a versare la contribuzione per il periodo dalla data di cessazione a quella di fine periodo preavviso.


Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, invece, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria dell’8 settembre 2020, secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.


Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.


Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.


A titolo esemplificato è riportato il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate : è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.

Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.


Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con un’anzianità di servizio di due anni; data di fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso, ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro dopo aver comunicato la data di cessazione dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  • conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24h x13 sett) + 52 ore retribuite per ferie ( 24h /6 gg x 13 gg) per un totale di 364 ore;

  • per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h /7 gg x 15 gg = 52 ore per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera "P".


In allegato il Messaggio.

Messaggio Inps del 17 giugno 2021, n. 2330
.pdf
Download PDF • 88KB

55 visualizzazioni0 commenti
bottom of page