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PERMESSO DI SOGGIORNO: CONVERSIONE PER MOTIVI DI LAVORO


Con la Circolare 23 novembre 2020, n. 18 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di conversione presso le questure, dei permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro.


Secondo quanto disposto dal Decreto Legge 34 del 2020, all’articolo 103 commi 2 e 16, un cittadino non comunitario può convertire, entro il termine di durata dello stesso, un permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo un contratto di lavoro subordinato.


Per quanto riguarda la procedura si dispone che alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.


All’istanza dovranno essere allegati:

  • copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura

  • contratto di lavoro subordinato

Ai fini del rilascio dell’attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica, tramite accesso al Registro Imprese, della corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro.


Eventuali flussi informativi tra Ispettorati territoriali del lavoro e Questure saranno definiti tramite intese a livello locale.

Circolare 23 novembre 2020, n. 18 INL
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