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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE AI FIGLI: AL VIA DAL 1 MARZO 2022


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, la disciplina relativa all’assegno unico e universale per i figli a carico trova piena e definitiva attuazione a decorrere dal 1° marzo 2022.


A chi spetta

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età;

  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Determinazione assegno



Inoltre:

  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili;

  • per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

  • per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 50 euro mensili;

  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili.

L'Assegno Unico Universale per i figli a carico sarà corrisposto direttamente dall'Inps ai beneficiari aventi diritto anche se lavoratori dipendenti (pertanto non sarà più corrisposto dal datore di lavoro mensilmente e in busta paga).


Presentazione domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.


La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori.


Conclusione

Infine, sono state apportate modifiche al decreto relativo a misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni degli importi ANF.

L’assegno temporaneo per figli minori e le maggiorazioni degli importi ANF con validità fino al 31 dicembre sono riconosciute sino al 28 febbraio 2022.


Viene abrogato:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 della disposizione normativa che prevede il riconoscimento del premio alla nascita o all’adozione del minore;

  • a decorrere dal 1° marzo 2022, dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, riconosciuto dai comuni, disponendo però che, con riferimento all’anno 2022, quest’ultimo è riconosciuto esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;

  • a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano di essere riconosciute le prestazioni per gli ANF;

  • con decorrenza dal 1° gennaio 2022 delle disposizione normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

A decorrere dal 1° marzo 2022, cessano inoltre le precedenti disposizioni relative a contributi economici e la detrazioni fiscali previste per i nuclei familiari con i figli.


In allegato il Decreto Legislativo.

Decreto Legislativo 21 dicembre 2021,n . 230
.pdf
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