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AMMORTIZZATORI SOCIALI: ASPETTI CONTRIBUTIVI


Con il Messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.


Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali tutti i lavoratori subordinati sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.

Se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.


Rimango esclusi sempre i lavoratori con qualifica di dirigente.


Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La Legge di Bilancio 2022 prevede che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di integrazione salariale BIlaterali e Alternativi.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari del Fondo di integrazione salariale ( FIS).


Aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

La Legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90 %), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90-0,63).


Fondo integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente;

  • rientrano nell’ambito di applicazione del FIS a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi.

Misura della contribuzione ordinaria

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80 %.

Tali aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e di un terzo.


Contributo addizionale per il FIS

La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.

La stessa, infatti, rimane confermata, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.


Fondi di solidarietà bilaterali

La Legge di Bilancio ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

I Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. I relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.


In allegato il Messaggio.

Messaggio Inps del 9 febbraio 2022, n 637
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