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EQUILIBRIO TRA ATTIVITA’ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA


Con la Nota del 6 dicembre 2022 n. 2414 l’INL si è pronunciata relativamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", in particolar modo al sistema sanzionatorio.

Di seguito il nuovo sistema sanzionatorio.


Congedo obbligatorio del padre

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.


Congedo di paternità alternativo

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi nonché il mancato conseguimento per il datore di lavoro della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti.


Divieto di licenziamento

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 euro a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Inoltre ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.


Diritto al rientro e alla conservazione del posto

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 56 del D.Lgs n. 151/2001 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.


Riposi giornalieri della madre, riposi giornalieri del padre, riposi per parti plurimi e riposi e permessi per i figli con handicap grave

L’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.


Congedi parentali

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.


In allegato la Nota.


 
 
 

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