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CONTRATTO A TERMINE: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO



La Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato introdotte dal Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (C.D. Decreto Lavoro).

Il Decreto-Legge, intitolato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Questo ha modificato la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine, di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.


La Circolare fornisce indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023, come modificato in sede di conversione. In particolare, il decreto-legge n. 48 modifica le specifiche condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.


Le novità riguardano principalmente le condizioni (articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni), delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21), nonché sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione (articolo 31).

Inoltre, il decreto-legge n. 48 ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi. Non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi – e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).


Condizioni e causali

Per quanto riguarda l’apposizione delle condizioni e causali, il decreto-legge n. 48 modifica le specifiche condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.


Il previgente articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stabiliva le condizioni necessarie per apporre un termine al contratto di lavoro. (Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).


A decorrere dal 5 maggio 2023, in caso di contratto a termine per una durata superiore a 12 mesi, e in caso di rinnovo e proroga, si dovranno applicare le seguenti causali:

  • seguendo quanto indicato nella contrattazione collettiva oppure, in assenza di questa, nel contratto individuale di lavoro34.

  • sostituzione di altri lavoratori34.

Proroghe, rinnovi e durata 12 mesi

Con il Decreto Lavoro, inoltre, si è intervenuti in modo significativo sulla disciplina delle proroghe e dei rinnovi in caso di superamento dei 12 mesi.


Per quanto riguarda la durata dei dodici mesi, il Decreto ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi. Non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite (quattro) – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi – e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).

In caso di proroghe o rinnovi, i dodici mesi aggiuntivi decorrono dalla data di prolungamento del rapporto se successiva al 5 maggio 2023.


Pertanto i mesi di contratto a termine anteriori alla data del 5 maggio 2023 non dovranno essere considerati ai fini del superamento o meno dei 12 mesi iniziali di durata, mentre saranno considerati, invece, ai fini del superamento della durata massima di 24 mesi.


Questo significa che i periodi di proroga o rinnovo convenuti tra le parti antecedentemente al 5 maggio 2023 non influiscono sul limite dei 12 mesi, ma vengono conteggiati per il limite massimo di 24 mesi.



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