Con Circolare 22 giugno 2023, n. 57, l’INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 297, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Vengono, inoltre, fornite ulteriori precisazioni in merito all’esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30 giugno 2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19.
La Commissione europea, infatti, con la decisione C (2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
La Legge di Bilancio 2021 prevede un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che:
non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi – innalzata a 48 mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo (01.07.2022 - 31.12.2022), il limite massimo di importo di 6.000 euro annui è elevato a 8.000 euro.
La Legge di Bilancio 2023, quindi, estende l’esonero ivi disciplinato anche alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevedendo altresì che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui.
Tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, si rappresenta che sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;
imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Si segnala che l’esonero under 30, pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui, di cui alla Legge di Bilancio 2018, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023.
In allegato la Circolare.
Comments