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ASSEGNO UNICO AI FIGLI : AL VIA DAL 1° LUGLIO 2021



Con l’approvazione del Disegno di Legge n. 1892 al fine di favorire e sostenere la natalità, la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile, viene previsto un piano di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’assegno unico e universale, quale beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.


La nuovo misura osserverà i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

  • l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità, a prescindere dal reddito;

  • l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza;

  • l’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

  • l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

  • è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto dell’assegno.


Principi generali:

  • riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato;

  • riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego;

  • riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;

  • il richiedente deve essere cumulativamente:

  1. cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

  2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  3. residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

  4. stato o residente in Italia per almeno due anni.


Per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile indicativo per un massimo di 250 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Ai fini del beneficio, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4 mila euro.

L’assegno è maggiorato in misura del 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

Il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.


In allegato il Disegno di Legge.

Disegno di Legge Assegno unico ai figli
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