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CONGEDI COVID-19: NUOVE ISTRUZIONI PER I GENITORI DEGLI ALUNNI IN QUARANTENA


Con la circolare 20 novembre 2020 n. 132 l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni amministrative in materia di fruizione del congedo COVID – 19 per quarantena scolastica dei figli o per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza.


Premessa

L’art. 5 del decreto – legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto a favore dei genitori dipendenti un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente di età inferiore ai 14 anni.


In seguito l’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020 ,n. 137 ha introdotto la nuova disciplina del congedo straordinario che ha elevato a 16 anni l'età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza.

La possibilità di fruire del congedo COVID – 19 per quarantena del figlio minore di anni 14, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno della scuola è valido anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture, l’importante è che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e può essere usufruito a partire dal 14 ottobre 2020.


Per quanto riguarda il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza, invece, questo può essere fruito dal giorno 29 ottobre 2020.


Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza.

Il comma 5 dell’articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 ha confermato l’incompatibilità del congedo con:

  • il contemporaneo svolgimento da parte dell’altro genitore di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di 14 anni o per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;

  • la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;

  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.


Se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta utilizzando il congedo o lavoro agile per quarantena del figlio o per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.


Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’ INPS se in possesso del codice PIN al sito www.inps.it;

  • chiamando il numero verde 803.164 ( gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 ( da rete mobile a pagamento);

  • tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Questa procedura può essere applicata per congedo di quarantena scolastica del figlio convivente disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL .


La domanda di congedo COVID - 19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.


La procedura consente, inoltre, l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all’identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.


L'Inps fornirà successivamente le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.

Circolare 20 novembre 2020 n. 132
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