Con la Nota del 13 ottobre 2021, n. 1550 l’INL ha chiarito circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151 /2001.
Una prima questione attiene alla necessità di individuare la data di decorrenza dell’interdizione chiedendo se la stessa debba coincidere con quella dell’istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale di lavoro.
La ricezione della documentazione è il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro. Ne deriva che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso. Trattasi del resto di una indicazione già formalizzata in più occasioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disciplina contempla una sola ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro e prevede che ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l’ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando la lavoratrice produca una dichiarazione del datore di lavoro (o quest'ultimo la presenti all'ITL) nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
I giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, e trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
Anche in relazione ai provvedimenti disposti deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.
Nel modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/ autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.
In allegato la Nota.
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