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OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


Con la Circolare del 16 febbraio 2022, n. 1 l’INL fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, introdotte dal D.L. n. 146/2021.


Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo.

Alla Conferenza è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022 un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.


Dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti il legislatore oggi richiede un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con specifico riferimento alla figura del preposto l’aggiornamento e le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.


La sostituzione che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione adeguata e specifica secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venir meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto occorre inoltre specificare quanto segue.


I requisiti dell’adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.


Tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.


Obblighi di addestramento

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata alle richieste.


Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.


In allegato la Circolare

Nota INL del 16 febbraio 2022, n. 1
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