Il Ministero della Salute è intervenuto con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 in relazione ai contenuti e alle modalità di presentazione della certificazione di esenzione prevista dal D.L. n. 105 /2021.
A riguardo la Fondazione Consulenti del Lavoro ha diffuso i seguenti chiarimenti.
Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021.
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Strutture alberghiere e Green Pass
Le strutture alberghiere non sono annoverate fra le attività interessate al controllo del Green Pass.
Tuttavia, il D.L. 105/2021 prevede espressamente l’obbligo del Green Pass per alcune attività che possono essere offerte all’interno di una struttura alberghiera:
ristorazione;
piscine;
palestre;
centri benessere.
Per accedere a tutte queste attività sarà necessario presentare il Green Pass e pertanto anche le strutture alberghiere, per i servizi sopracitati, dovranno procedere con richiesta e controllo del “certificato verde”.
Controllo Green Pass
Il controllo del Green pass è richiesto solo per i clienti, nessuna menzione viene fatta nei confronti dei lavoratori, per i quali ad oggi non solo non vige l’obbligo di presentare il Green pass, ma neppure la possibilità che il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro, infatti, non può né imporre la somministrazione del vaccino né di effettuare test sierologici o tamponi molecolari.
Il datore di lavoro può imporre il Green Pass ai propri lavoratori?
Con riferimento specifico al trattamento di dati personali riguardanti il Green Pass, assimilando a quello relativo alla vaccinazione dei dipendenti, si osserva che il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell’affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “ delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria è invece l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro non può acquisire neanche con il consenso del dipendente o tramite medico competente i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green Pass.
Green Pass e idoneità alla mansione: posso sospendere un lavoratore non munito dalla certificazione verde?
Il concetto di idoneità alla mansione è strettamente legato alle attività di sorveglianza sanitaria, pertanto solo il medico competente può definire idoneo o meno un lavoratore, anche nel contesto emergenziale attuale.
Quindi il datore di lavoro non potrà liberamente sospendere un lavoratore perché non è munito di Green Pass, ma sarà eventualmente il medico del lavoro a definire idoneo o meno il lavoratore, senza specificare al datore le motivazioni dell’eventuale inidoneità parziale o assoluta.
Datore di lavoro e lavoratori: chi si occuperà dei controlli sul Green Pass?
Il controllo sul Green Pass degli utenti potrà essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda, sia che si tratti di soci/titolari che di lavoratori dipendenti; tuttavia, soltanto i lavoratori che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro potranno procedere con i controlli.
La delega ai lavoratori: è obbligatoria? Quali sono le sanzioni?
La nomina al lavoratore è obbligatoria e l’incarico dovrà essere preventivo rispetto all’inizio delle attività di controllo sugli utenti.
Il lavoratore delegato dovrà avere idonea formazione, al pari di un incaricato al trattamento del dato, così da non incorrere in comportamenti illeciti.
La delega è un adempimento documentale che deve fornire le linee guida per il corretto comportamento dei lavoratori. L’operazione di controllo si divide in verifica e identificazione del titolare del pass.
La delega:
deve essere nominativa;
deve contenere tutte le informazioni e le linee guida per procedere alle operazioni di verifica;
predisporre procedure di gestione di eventuali contestazioni da parte degli utenti che non vogliono esibire il Green pass.
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