AI E LAVORO: CONTROLLO UMANO SEMPRE AL PRIMO POSTO

A cura di Francesco Geria
Dal 23 ottobre 2026, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 179/2026, scatta un aggiornamento tecnologico obbligatorio, collegato alla salute e sicurezza sul lavoro.
TRE LE NOVITA' FONDAMENTALI:
1) L'IA entra nel DVR (Integrazione con il D.Lgs. 81/08). Se un'azienda utilizza sistemi di intelligenza artificiale che impattano sulle attività quotidiane, il datore di lavoro deve valutarne i rischi ai sensi dell'Articolo 28 del Testo Unico della Sicurezza.
La valutazione non riguarda i software generici da ufficio, ma gli strumenti che incidono su:
ritmi produttivi e carichi di lavoro: algoritmi che determinano le tempistiche di produzione o i percorsi della logistica (es. magazzini automatizzati).
organizzazione del lavoro: software che gestiscono i turni e i riposi dei dipendenti, rischiando di generare stress lavoro-correlato o burnout.
processi decisionali legati alla sicurezza: sistemi predittivi per la manutenzione dei macchinari o software che monitorano l'uso dei DPI tramite telecamere intelligenti.
2) Focus sui Rischi Psicosociali e Tecnologici. La sicurezza non si misura più solo in infortuni fisici.
La valutazione del rischio legata all'IA deve considerare l'impatto psicologico sui lavoratori:
tecnostress e isolamento: il monitoraggio costante da parte di un algoritmo o la pressione derivante da ritmi imposti dall'IA aumentano l'ansia da prestazione.
perdita di controllo (Disempowerment): Il lavoratore non deve percepire l'IA come un "capo invisibile" a cui non può opporsi.
3) Obbligo di Informazione e Formazione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che i lavoratori ricevano una formazione specifica sui rischi derivanti dall'uso dell'IA nei loro compiti.
Le persone devono sapere esattamente come funziona lo strumento, quali dati elabora e come segnalare eventuali anomalie algoritmiche che mettono a rischio la loro incolumità o salute.
La responsabilità resta umana Il principio cardine della sicurezza sul lavoro assegna la responsabilità penale e civile al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.






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