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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI

12 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

A cura di Francesca Baciliero


La formazione in materia di salute e sicurezza deve essere avviata in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione del lavoratore in somministrazione: non esiste un termine generale di 60 giorni per rinviarne l’avvio. È questo il punto centrale delle indicazioni operative contenute nella nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro dedicata alla materia. Il documento chiarisce inoltre la disciplina speciale per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo il completamento della formazione dalla tempestiva attivazione del percorso.



LA REGOLA GENERALE: NESSUN RINVIO AUTOMATICO DI 60 GIORNI

L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 collega la formazione alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione, spesso erroneamente interpretata come possibilità di posticiparne l’avvio. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato tale previsione. L’INL ribadisce quindi che, secondo la disciplina generale, formazione e addestramento specifico, ove previsto, sono attività propedeutiche all’impiego del lavoratore.



SOSPENSIONE PER LAVORO NERO: COSA SERVE PER LA REVOCA

In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, la revoca richiede la regolarizzazione sia della posizione contrattuale dei lavoratori sia degli adempimenti di salute e sicurezza loro riferiti: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. Quanto alla formazione, l’INL aggiorna le indicazioni della circolare n. 3/2021: ai soli fini della revoca è sufficiente programmare i corsi affinché si concludano nel più breve tempo possibile. Diversamente, il verbale di prescrizione deve assegnare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi, senza più fare riferimento ai 60 giorni. La programmazione utile alla revoca non va quindi confusa con l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo.



TURISMO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: COMPLETAMENTO ENTRO 30 GIORNI

L’articolo 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, introduce una deroga limitata alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della legge n. 287/1991. Per questi settori, la formazione e l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto o dall’inizio dell’utilizzazione in somministrazione. La deroga riguarda esclusivamente la conclusione: il datore di lavoro o l’utilizzatore resta tenuto ad attivare tempestivamente il percorso in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione. Nei soli settori interessati, il lavoratore può dunque essere impiegato anche prima di aver completato l’intero percorso formativo.



QUALI DOCUMENTI DIMOSTRANO L’AVVIO DEL PERCORSO

Negli accertamenti svolti nei primi 30 giorni, per i settori cui si applica la deroga, se il percorso non risulta ancora concluso gli ispettori verificano che siano state avviate almeno le azioni propedeutiche alla formazione e all’addestramento. La nota indica, a titolo esemplificativo, la documentazione relativa a:

  • interlocuzioni con il soggetto formatore per prenotare i corsi;

  • richiesta di collaborazione all’organismo paritetico;

  • contatti con il docente quando il datore organizza direttamente la formazione;

  • interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.

Per i primi tre tipi di documenti rilevano la PEC o altre modalità che garantiscano la data certa. L’elenco non è esaustivo: possono essere valutati anche altri documenti idonei a dimostrare l’avvio del percorso in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione.



PRESCRIZIONI, CONTRATTI BREVI E PROVA DEL COMPLETAMENTO

Nell’ambito della deroga settoriale, se il datore di lavoro o l’utilizzatore non esibisce né gli attestati né documentazione idonea a provare l’avvio del percorso, gli ispettori contestano la violazione dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e impartiscono la prescrizione. Occorre distinguere i seguenti adempimenti:

  • Conclusione della formazione: nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall’assunzione.

  • Contratti di durata inferiore a 30 giorni: i tempi devono essere coerenti con la durata del rapporto.

  • Revoca dell’eventuale sospensione: i corsi devono essere programmati per concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro il limite indicato; è sufficiente documentare la prenotazione di corsi che si concludano entro i termini previsti.

  • Ottemperanza alla prescrizione: occorre dimostrare il completamento del percorso mediante gli attestati di formazione.



L’INFORMAZIONE DEVE PRECEDERE L’IMPIEGO

La flessibilità riconosciuta ai settori turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande non modifica l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008: i lavoratori possono essere impiegati soltanto dopo aver ricevuto tale informazione. Il chiarimento conclusivo dell’INL distingue quindi tre aspetti da non sovrapporre: informazione prima dell’impiego, tempestiva attivazione del percorso formativo e, soltanto nei settori espressamente individuati, completamento della formazione e dell’eventuale addestramento entro 30 giorni.


Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro, Direzione centrale coordinamento giuridico, nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, «Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative».


 

 
 
 

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