top of page

AMMORTIZZATORI SOCIALI 2021: I CHIARIMENTI INPS



Con la Circolare 17 febbraio, n. 28 l’INPS fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostengo del reddito previste dalla legge di bilancio 2021.


Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “ COVID – 19“

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Più specificatamente, le 12 settimane, che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “ COVID – 19”, devono essere collocate:

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria.

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.


Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga ) e assegno ordinario per la causale “ COVID – 19”.

La Legge di Bilancio 2021, consente a tutti i datori di lavoro privati l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020.

Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID – 19.

Al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge di bilancio 2021, trovano applicazione in tutti i settori di attività anche ai lavoratori assunti entro il 4 gennaio 2021.


Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

Anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinari, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.


Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

La domanda di CIGD da inviare esclusivamente all’Istituto, dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizioni i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare.


Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Per il settore agricolo è regolamentato il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

La norma prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.


Trattamenti di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

È confermata la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.


Modalità di pagamento della prestazione.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, cosi come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per quanto riguarda il pagamento diretto dei trattamenti salariali, vi è la possibilità che sia a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40 %.

Si rammenta che la presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40 % deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’ attività lavorativa.


Risorse finanziarie

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal Decreto Legislativo 2015 n. 148, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) sia con riferimento all’assegno ordinario del FIS ( datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi decreti interministeriali per i datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà, nonché gli assegni nucleo familiare dell’assegno ordinario.


In allegato la Circolare INPS.

Circolare Inps n 28 del 17-02-2021
.pdf
Download PDF • 267KB

26 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page