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ATTIVITA' SPORTIVE: SOSPENSIONE PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA



Con la Circolare 11 febbraio 2021, n. 7 l’Inail fornisce le istruzioni per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.


La Legge di Bilancio 2021 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.


Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi :

  • la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021.

  • la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio, quindi:

  • la dichiarazione delle retribuzioni 2020 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021;

  • la domanda di riduzione del tasso medio di prevenzione deve essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021.

La dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ("OT23" ex "OT24") per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020 devono essere presentate entro il 1° marzo 2021, con modalità telematica.


Comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti da parte degli interessati

Coloro che applicano la sospensione devono presentare apposita comunicazione, entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online.

Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione che deve dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e inoltre deve essere indicata la modalità di versamento dei premi sospesi.


In allegato la Circolare Inail.

Circolare Inail n 7 del 11-02-2021
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