E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 relativo a misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il provvedimento modifica la durata della certificazione verde COVID – 19 che varia in funzione del percorso vaccinale di ogni cittadino o di eventuale guarigione dalla malattia.
Pertanto la durata e validità del Green Pass è così definita:
6 mesi per la certificazione ottenuta dopo il completamento del ciclo vaccinale primario ( due dosi oppure dose singola per il Johnson e Johnson);
6 mesi dalla data di somministrazione di una singola dose di vaccino per i guariti;
6 mesi dalla data di guarigione per chi non si è successivamente vaccinato;
illimitata dalla data di somministrazione della terza dose o della dose di richiamo per il Johnson e Johnson;
illimitata per chi è guarito dal COVID - 19 dopo aver ricevuto la seconda o la terza dose.
Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS – CoV – 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Per i servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie:
fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID – 19. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico, autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS – CoV- 2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.
Per le scuole primarie (elementari) :
fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID – 19. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS – CoV – 2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiori ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID – 19.
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado ( medie e superiori):
con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti;
con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2.
Nei casi in cui:
per i servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie si abbiano 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe;
per le scuole primarie (elementari) si abbiano 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe;
per le scuole secondarie di primo e secondo grado ( medie e superiori), con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,
si applica il regime sanzionatorio di autosorveglianza, quindi, la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID - 19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID - 19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rivelazione dell'antigene Sars-Corv-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Sono esclusi dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie i soggetti fino a 6 anni di età.
In allegato il Decreto Legge.
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