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CCNL METALMECCANICI: SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA SULL’IPOTESI DI ACCORDO SIGLATA IN DATA 22 NOVEMBRE 2025


A cura di Ilaria Pistininzi

 

A seguito dell’esercizio del diritto di riserva adottato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, sottoscritta il 22 novembre 2025 e della successiva convocazione di un referendum nazionale tra i lavoratori, in data 23 febbraio 2026, è stato comunicato l’esito favorevole della consultazione referendaria che ha reso pienamente effettivi tutti gli istituti contrattuali previsti dalla suddetta intesa, inclusi gli strumenti di welfare contrattuale.


Si riporta di seguito la nota illustrativa relativa all’istituto del welfare:


Art. 17 - Sez. Quarta, Titolo IV - Welfare (All. 2 – testo sottoscritto)


Facendo seguito alla comunicazione del 30 gennaio u.s., si conferma che l’erogazione dell’importo di 250,00 euro per l’anno 2026 è anticipata entro la fine del mese di febbraio o comunque entro il primo momento utile successivo considerata la ristrettezza dei tempi tecnici a seguito dello scioglimento della riserva.


Hanno diritto agli strumenti di welfare i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e risultino in forza al 1° febbraio 2026 o siano assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;

  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2026 (1° gennaio - 31 dicembre).


Alle medesime condizioni di cui al comma precedente gli strumenti di welfare sono riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione.


Restano esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026.


Si specifica che, poiché l'anticipo al mese di febbraio per l’anno 2026 non permette ai lavoratori a tempo determinato di aver già maturato i tre mesi di anzianità nell'anno in corso, la messa a disposizione del welfare avverrà normalmente al raggiungimento di tale requisito, ferma restando la facoltà aziendale di procedere come trattamento di miglior favore anticipando l’accredito già a febbraio per i contratti con durata superiore ai tre mesi.


Si ricorda, inoltre, che per il personale in regime di part-time l'importo di 250,00 euro spetta in misura intera, senza alcun riproporzionamento.


Diversamente a quanto previsto dal precedente CCNL viene esclusa la possibilità di destinare tale somma al fondo mètaSalute, mentre rimane confermata la facoltà di destinazione al fondo di previdenza complementare Cometa, secondo le regole e modalità previste dal fondo stesso.


 

 
 
 

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