AUTO CONCESSE A USO PROMISCUO: NUOVO REGIME DEL BENEFIT

A cura di Francesco Geria
Con la pubblicazione (GU 11 agosto 2026) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 diviene definitivamente operativo il c.d. “Decreto Omnibus” che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Il provvedimento, licenziato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026, esaurisce il mandato conferito al Governo dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, portando a 29 il numero complessivo dei provvedimenti attuativi, cui potrà aggiungersi il codice tributario entro la fine della legislatura.
Tra le molteplici novità introdotte – che interessano sia il DPR n. 917/1986 che il D.Lgs n. 117/2026 - quelle relative alle auto concesse in uso promiscuo coinvolgono anche il mondo del lavoro e dell’amministrazione del personale.
MODIFICA DELL’ART. 51, C. 4 DEL D.P.R. N. 917/1986 E DELL’ART. 53, C.6 DEL D.LGS N. 117/2026.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 le auto concesse in uso promiscuo seguono la seguente disciplina per la determinazione del fringe benefit:
a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54,comma 1, lettere a) , c) e m) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.
La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento.
Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025.
Resta ferma l’applicazione della disciplina nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione:
per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025.
Anche per tali veicoli:
dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento.
Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.
A decorre dal 1° gennaio 2026 l’incremento del 5 per cento sul valore degli accessori e allestimenti non valorizzati dalle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore è applicato anche ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti.
IN SINTESI:
viene meno il concetto di immatricolazione;
si considera solo il momento di concessione del veicolo;
rimangono valide le disposizioni applicate sino al 31/12/2024;
le nuove disposizioni si applicano ai veicoli concessi dal 01/001/2025 con le esclusioni previste.
TABELLA DI RIEPILOGO (l’indicazione di “immatricolazione” è riportata solo quale migliore comprensione della tabella) – in vigore dal 12/08/2026 e decorrente dal 01/01/2026
Decorrenza | Condizione | Criterio di calcolo del fringe benefit | Percentuale da applicare al costo chilometrico ACI | Incremento +50% dopo il 31/12 del 5^ anno successivo prima immatricolazione | Valore incremento percentuale in caso di accessori e allestimenti non in Tabella Aci (e non acquistati dal lavoratore) |
Dal 01/07/2020 al 31/12/2024 | Veicoli assegnati e immatricolati (anche per riassegnazioni succ.) | Emissioni di CO₂ |
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+ 5% partire dal 01/01/2026 (resta salvo quanto fatto sino al 31.12.2025 e no rimborso) |
Dal 01/01/2025 al 31/12/2025 | Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma assegnato entro il 31/12/2025 (anche per riassegnazioni succ.) | Emissioni di CO₂ |
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| + 5% partire dal 01/01/2026 (resta salvo quanto fatto sino al 31.12.2025 e no rimborso) |
Dal 01/01/2025 | Veicoli immatricolati sino al 30/06/2020 e concesso dal 01/01/2025 | Tipo di alimentazione |
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| + 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2025 | Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e concessi dal 01/01/2025 (no riassegnazione) | Tipo di alimentazione |
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| + 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2025 | Veicoli ordinati, immatricolati e concessi dal 01/01/2025 al 31/12/2025 | Tipo di alimentazione |
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| + 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2026 | Veicoli immatricolati sino al 30/06/2020 e concesso dal 01/01/2026 | Tipo di alimentazione |
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| + 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2026 | Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e concessi dal 01/01/2026 (no riassegnazione) | Tipo di alimentazione |
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+ 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2026 | Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma immatricolato nel 2025 e assegnato dal 01/01/2026 (no riassegnazione) | Tipo di alimentazione |
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+ 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2026 | Veicolo immatricolato tra 01/01/2025 e il 31/12/2025 e concesso dal 01/01/2026 | Tipo di alimentazione |
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+ 5% partire dal 01/01/2026 |
Dal 01/01/2026 | Nuova immatricolazione e concessione dal 01/01/2026 | Tipo di alimentazione |
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+ 5% partire dal 01/01/2026 |






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