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CERTIFICATI DI MALATTIA: CONTROLLI E NUOVE FUNZIONALITÀ INPS


A cura di Francesca Baciliero


Con il messaggio INPS 5 giugno 2025, n. 1773, l’Istituto ha ribadito l’introduzione di un sistema di controlli più rigorosi in materia di certificazioni mediche di malattia, con particolare riferimento ai certificati emessi con decorrenza retroattiva.


In passato era prassi l’emissione di certificati con decorrenza retroattiva di un giorno. L’INPS riconosceva la tutela economica per il giorno precedente alla data di redazione del certificato esclusivamente in caso di visita domiciliare, pur non avendo strumenti tecnici per verificarne l’effettiva modalità di rilascio.


L’INPS con il suddetto messaggio comunica che, per agevolare i datori di lavoro e i loro intermediari, rende disponibile il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML, per agevolare l’acquisizione dell’informazione.

 


COSA CAMBIA

Con il nuovo sistema di controllo, l’Istituto è in grado di verificare se il certificato sia stato emesso:

  • a seguito di visita ambulatoriale;

  • a seguito di visita domiciliare.


Di conseguenza, la richiesta di certificati retroattivi non è più da considerarsi una prassi ammissibile, solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante;

  • tale circostanza è espressamente indicata nel certificato;

  • il giorno precedente alla redazione è un giorno feriale.


In assenza anche di uno solo di tali presupposti:

  • il giorno precedente non è indennizzabile;

  • il datore di lavoro non può anticipare l’indennità per conto dell’INPS;

  • l’assenza rischia di risultare non giustificata e non retribuita.


Ne consegue che:

  • la visita medica e l’emissione del certificato devono avvenire lo stesso giorno di insorgenza della malattia;

  • un certificato emesso il giorno successivo copre l’assenza solo dalla data della visita;

  • il primo giorno di assenza, se non coperto, risulta ingiustificato e non retribuito.


Ai fini della corretta copertura previdenziale ed economica, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:


1.     COMUNICAZIONE TEMPESTIVA

Il lavoratore deve informare l’azienda dell’assenza il giorno stesso dell’insorgenza della malattia, preferibilmente prima dell’inizio del turno di lavoro.


2.     CERTIFICAZIONE MEDICA TELEMATICA

Dal 2010 il certificato di malattia è emesso esclusivamente in modalità telematica:

  • il medico trasmette i dati direttamente all’INPS;

  • il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro solo il numero di protocollo (PUC) oppure verificare che l’invio sia stato effettuato correttamente.


Il certificato consultabile dal datore di lavoro non riporta la diagnosi, ma contiene:

  • dati identificativi del medico;

  • data di inizio e fine malattia;

  • indicazione di prima certificazione, proroga o ricaduta;

  • eventuale diverso indirizzo di reperibilità.


Durante il periodo di malattia, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato nel certificato nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.


L’eventuale assenza ingiustificata alla visita fiscale può determinare la perdita totale o parziale dell’indennità, con possibili riflessi anche sotto il profilo disciplinare.


Nel caso in cui il certificato sia emesso in formato cartaceo (es. ricovero ospedaliero), il lavoratore deve inviarlo ad INPS entro due giorni lavorativi tramite raccomandata.


3.     PROROGA

Le proroghe possono essere emesse con un solo giorno di retroattività. È fondamentale verificare che il medico indichi correttamente la dicitura proroga per evitare l’apertura di un nuovo periodo di carenza.


4.     RICADUTA

La ricaduta può essere certificata entro 30 giorni dall’ultimo giorno di malattia. In tal caso, l’indennità è riconosciuta fin dal primo giorno, senza nuovo periodo di carenza.

 


NUOVA FUNZIONALITÀ INPS

Il 6 marzo 2026, con il messaggio n. 792, Inps implementa il Cassetto Previdenziale del contribuente, introducendo una nuova funzionalità: nuovo Smart-Task “Richiesta degli attestati di malattia”.


In particolare, nell’ambito delle iniziative collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, che consente ai datori di lavoro, anche per il tramite dei propri intermediari abilitati, di richiedere in modo automatizzato gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti.


Ora è possibile richiedere l’invio automatizzato degli attestati presenti nei sistemi dell’Istituto a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da indicarsi nella richiesta.


Al momento la richiesta è da effettuarsi per ogni competenza di interesse, è prevista però un’evoluzione del servizio che consentirà di chiedere automaticamente gli attestati per i successivi dodici mesi.

 

 
 
 

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