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SMARTWORKING E SICUREZZA: LE NUOVE REGOLE DAL 7 APRILE 2026


A cura di Francesco Geria


Nel corso degli ultimi anni, il lavoro agile ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’organizzazione delle attività lavorative, passando da strumento emergenziale a modalità ordinaria di svolgimento della prestazione.


In questo scenario evolutivo, il legislatore è intervenuto nuovamente nel 2026 per rafforzare il quadro delle tutele, introducendo specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza applicabili allo smart working, con efficacia a partire dal 7 aprile 2026.


Si tratta di un intervento che mira a colmare alcune lacune operative emerse nella prassi, soprattutto in relazione alla gestione dei rischi nei contesti lavorativi diffusi.


Lo smart working, disciplinato dalla Legge n.81/2027, rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da una significativa flessibilità organizzativa, in cui la prestazione viene resa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’eterno, senza una postazione fissa e nel rispetto di obiettivi concordati tra le parti.


Elemento essenziale è l’accordo individuale, che regola aspetti fondamentali quali tempi di lavoro, strumenti utilizzati e diritto alla disconnessione, garantendo al contempo la piena parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori in presenza.


Inoltre, nel momento in cui si attua la prestazione lavorativa in modalità agile è necessario comunicare, al Ministero del Lavoro , i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di inizio e di cessazione della prestazione in modalità agile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente entro 5 giorni dall’inizio effettivo della prestazione lavorativa.


Inoltre, sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore in caso di omessa o tardiva comunicazione al Ministero del Lavoro.


A ciò si aggiunge la tutela assicurativa INAIL, estesa anche alle attività svolte fuori sede e agli spostamenti connessi alla prestazione lavorativa.


La novità introdotta dal legislatore nel 2026 si concentra in modo specifico sul rafforzamento degli obblighi di sicurezza, attraverso una modifica al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), operata dalla Legge annuale sulle PMI 2026.


In particolare, l’inserimento del nuovo comma 7-bis all’articolo 3 della Legge del 11 marzo 2026, n. 34 chiarisce e amplia il perimetro degli obblighi prevenzionistici in capo al datore di lavoro anche nel caso di prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.


Tra gli aspetti più rilevanti si segnala l’introduzione di un obbligo di consegna di INFORMATIVA sui rischi con cadenza almeno annuale.


Il datore di lavoro, pertanto, dovrà consegnare annualmente l’Informativa sulla sicurezza:

  • al lavoratore;

  • al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


Inoltre, si dovranno aggiornare in modo sistematico tutte le informazioni relative ai rischi generali e specifici connessi alla modalità agile.


Viene poi ribadita l’estensione piena delle tutele in materia di salute e sicurezza anche in ambienti che non rientrano nella diretta disponibilità del datore di lavoro, rafforzando così il principio secondo cui la prestazione viene resa.


Non meno rilevante è il rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di inadempimento, che evidenzia la volontà del legislatore di rendere effettivi gli obblighi già esistenti, superando approcci meramente formali, prevedendosi in particolare, per la mancata consegna dell’informativa scritta, la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi ovvero dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.


Sotto il profilo operativo, tali novità comportano per i datori di lavoro la necessità di adottare un approccio più strutturato nella gestione della sicurezza, che si traduce nell’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, includendo le specificità del lavoro agile, nonché nel rafforzamento delle attività di formazione e informazione dei lavoratori.


Diventa fondamentale, inoltre, monitorare le modalità concrete di svolgimento della prestazione, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di controllo a distanza.


Per i lavoratori, invece, si registra un rafforzamento delle tutele, accompagnato da una maggiore responsabilizzazione nell’adozione di comportamenti corretti e nella cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione predispose dal datore di lavoro.


La disciplina si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, sia del settore privato sia di quello pubblico, compatibilmente con le caratteristiche delle mansioni svolte.


Si raccomanda, inoltre, di avviare un confronto con i responsabili della sicurezza aziendale, al fine di predisporre e aggiornare le informative sui rischi connessi alla prestazione lavorativa in modalità agile, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa più recente.


In definitiva, l’intervento normativo del 2026 consolida il processo di integrazione dello smart working all’interno del sistema di prevenzione aziendale, trasformandolo definitivamente da modalità “eccezionale” a componente stabile e regolata dell’organizzazione del lavoro, con un equilibrio più maturo tra flessibilità operativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



 
 
 

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