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CONCILIAZIONE VITA LAVORO: RECEPITA LA DIRETTIVA EUROPEA


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, viene introdotto il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che rivede la normativa nazionale già in vigore recando disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.


Tale decreto reca disposizioni finalizzate:

  • a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza;

  • con il fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare;

e ha apportato diverse modifiche di cui in elenco


Congedo di paternità obbligatorio:

  1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

  2. Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni.

  3. Riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

  4. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a 2.582.

Congedo parentale:

  1. Ammesso anche per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.

  2. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

  3. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è dovuta alle lavoratrici un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

  4. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

  6. In caso di adozione e affidamento l’indennità di congedo parentale è dovuta entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave:

  1. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, ha diritto a fruire del congedo.

  2. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi.

  3. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.

  4. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

  5. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.

Iscritti Gestione separata INPS

  • Essi hanno il diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.

  • I genitori hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo.

  • I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi.

Lavoro agile

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata.


La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.


In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi, come modificati dalla normativa, presentando domanda all'INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).


In allegato il Decreto.

Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105
.pdf
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