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CONGEDO PARENTALE COVID-19: LE ULTIME INDICAZIONI INPS


Con la Circolare 12 gennaio 2021, n. 2 l’Inps interviene in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 22–bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e dal congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, indipendentemente dallo scenario di gravità.


Platea dei destinatari del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado


L’art. 22 – bis prevede la possibilità di beneficiare del congedo per i soli genitori lavoratori dipendenti e :

  • anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro delle Salute;

  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nell’ Ordinanza del Ministro della Salute;

  • nei soli casi in cui genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.


Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado


Per poter fruire del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo; inoltre il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

  • non deve svolgere lavoro in modalità agile;

  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute.

Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle giornate lavorative


Il congedo, che prevede al genitore un'indennità pari al 50 % della retribuzione, può essere fruito per i periodi indicati nell’Ordinanza del Ministro della Salute e può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.


Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

  • Non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio.

  • Non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio avuto con lo stesso genitore.

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale


Il congedo indennizzato per figli con disabilità in situazione di gravità accertata può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado.


Questo beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza.


Situazioni di compatibilità e incompatibilità


In relazione alle condizioni dell’altro genitore:

  • non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;

  • non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;

  • è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo;

  • è inoltre compatibile la fruizione del congedo con la fruizione da parte dell’altro genitore;

  • è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia, fruendo, anche per lo stesso figlio.

Presentazione della domanda


La domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020.

Successivamente saranno fornite, con apposito messaggio le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo.

Circolare 12 gennaio 2021, n. 2
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