CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE: IL NUOVO DUPLICE CANALE DEI LIMITI DI DURATA
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A cura di Francesco Geria
Con la Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, il c.d. Decreto 1° maggio, il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine e della somministrazione di lavoro, introducendo una modifica di particolare rilievo operativo per aziende, uffici del personale e professionisti. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 ed è entrata in vigore il 28 giugno 2026.
La novità è contenuta nell’art. 16-quinquies, rubricato “Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati”, che modifica l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. Il punto centrale è il seguente: ai fini del calcolo dei limiti di durata, diventa decisivo verificare come il lavoratore è stato assunto dall’Agenzia per il Lavoro, ossia se con contratto a tempo determinato oppure con contratto a tempo indeterminato.
IL PRIMO CANALE DI COMPUTO: LAVORATORE ASSUNTO A TERMINE DALL'AGENZIA
La prima modifica riguarda il limite ordinario dei 24 mesi previsto dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.
Nel computo del limite massimo devono essere considerati:
i contratti a tempo determinato stipulati direttamente tra datore di lavoro e lavoratore;
i periodi di missione in somministrazione presso il medesimo utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, ma solo se il lavoratore è stato assunto dall’Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato.
La precisazione introdotta dalla legge di conversione è rilevante perché esclude dal computo dei 24 mesi le missioni svolte da lavoratori assunti dall’Agenzia con contratto a tempo indeterminato. In altri termini, il limite dei 24 mesi continua a operare, ma riguarda il circuito dei rapporti a termine diretti e delle missioni rese da lavoratori a loro volta assunti a termine dal somministratore.
Resta fermo che il limite opera con riferimento allo stesso lavoratore, al medesimo utilizzatore e a mansioni riconducibili a pari livello e categoria legale. Questo aspetto impone alle aziende un monitoraggio non soltanto cronologico, ma anche sostanziale, delle mansioni effettivamente svolte.
IL SECONDO CANALE DI COMPUTO: LAVORATORE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DALL'AGENZIA
La novità più significativa è l’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
La norma prevede che il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato possa svolgere periodi di missione a termine presso il medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa, non superiore a 36 mesi. Tale limite è ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 2, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale.
Il legislatore introduce quindi un secondo plafond autonomo: non più solo il limite dei 24 mesi per il lavoro a termine diretto e la somministrazione con lavoratore assunto a termine dall’Agenzia, ma anche un ulteriore limite di 36 mesi per le missioni rese da lavoratori assunti stabilmente dall’Agenzia.
Ne deriva che, in presenza delle condizioni richieste, la permanenza complessiva dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore può arrivare, sul piano operativo, sino a 60 mesi complessivi: 24 mesi riferiti al primo canale di computo e 36 mesi riferiti al secondo canale di computo. Tale lettura, tuttavia, richiede particolare cautela applicativa, poiché i due limiti devono essere gestiti come contatori distinti e non come un unico periodo liberamente utilizzabile.
LA DECORRENZA DEL NUOVO LIMITE DI 36 MESI
Il limite dei 36 mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 28 giugno 2026. La norma precisa, inoltre, che eventuali precedenti periodi di missione svolti da lavoratori già assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato non rilevano ai fini del nuovo computo.
Questo comporta, in concreto, l’apertura di un nuovo conteggio dal 28 giugno 2026 per le missioni riconducibili al nuovo comma 2-bis. Resta tuttavia un profilo interpretativo da gestire con prudenza: la disciplina non chiarisce espressamente il trattamento delle missioni “a cavallo” del 28 giugno 2026, ossia iniziate prima dell’entrata in vigore della legge e proseguite successivamente. In attesa di eventuali chiarimenti amministrativi, appare opportuno adottare un criterio documentale e prudenziale, conservando evidenza della data di inizio, della tipologia di assunzione del lavoratore presso l’Agenzia e della durata della missione.
LA NULLITA' DELLE CLAUSOLE CHE LIMITANO L'ASSUNZIONE DIRETTA
Viene anche introdotta una disposizione di particolare impatto nei rapporti tra utilizzatore e Agenzia per il Lavoro: è nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore durante la missione o al termine della stessa.
Si tratta di una previsione che rafforza la libertà dell’impresa utilizzatrice di procedere all’assunzione diretta del lavoratore somministrato. Sul piano pratico, diventa quindi necessario verificare i contratti commerciali e gli accordi in essere con le Agenzie, prestando attenzione a eventuali clausole, penali, corrispettivi o meccanismi che possano tradursi in un limite, anche indiretto, alla stabilizzazione del lavoratore.
IMPATTI OPERATIVI PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
Le nuove disposizioni aumentano certamente gli spazi di flessibilità organizzativa, ma rendono più complessa la gestione amministrativa e giuridica dei rapporti.
Il primo effetto riguarda la necessità di distinguere con precisione tra lavoratori somministrati assunti dall’Agenzia a tempo determinato e lavoratori assunti dall’Agenzia a tempo indeterminato. Da questa informazione dipende il regime applicabile e, soprattutto, il corretto conteggio dei limiti temporali.
Il secondo effetto riguarda la gestione dei contatori di durata. L’azienda dovrà monitorare separatamente:
il contatore dei 24 mesi, riferito ai contratti a termine diretti e alle missioni con lavoratore assunto a termine dall’Agenzia;
il contatore dei 36 mesi, riferito alle missioni a termine rese da lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia;
eventuali diversi limiti previsti dal CCNL applicato dall’utilizzatore.
Il terzo effetto riguarda la documentazione. È consigliabile richiedere all’Agenzia una dichiarazione o evidenza scritta della tipologia contrattuale con cui il lavoratore è stato assunto. Tale informazione dovrebbe essere conservata nel fascicolo aziendale, insieme ai contratti di somministrazione, alle proroghe, alle missioni e alla descrizione delle mansioni.
Infine, occorre ricordare che la maggiore durata potenziale non deve essere intesa come una liberalizzazione generalizzata. Il superamento dei limiti, l’errato computo dei periodi o l’utilizzo improprio delle missioni espongono l’impresa a rilevanti rischi di contenzioso, anche con riferimento alla possibile costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Fattispecie | Limite di durata | Decorrenza / computo | Impatto operativo |
Contratto a termine diretto | 24 mesi complessivi, salvo diversa previsione collettiva nei casi consentiti | Si computano i rapporti tra stesso datore/utilizzatore e lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale | Necessario monitorare la successione dei contratti a termine |
Somministrazione con lavoratore assunto a termine dall’Agenzia | Rientra nel limite dei 24 mesi del comma 2 | Si sommano i periodi di missione presso lo stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale | Richiede controllo congiunto tra azienda e Agenzia |
Somministrazione con lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia | Nuovo limite autonomo di 36 mesi, anche non continuativi | Il limite decorre dal 28 giugno 2026; i periodi precedenti non rilevano | Consente maggiore flessibilità, ma richiede un contatore separato |
Durata complessiva potenziale | Fino a 60 mesi: 24 mesi + 36 mesi | Solo se ricorrono le condizioni previste e se i due canali di computo sono correttamente distinti | Opportunità organizzativa, ma con elevata attenzione al rischio di errore |
CCNL applicato dall’utilizzatore | Può prevedere un diverso limite temporale | Da verificare caso per caso | Necessario controllo preventivo del contratto collettivo applicato |
Clausole che limitano l’assunzione diretta | Nulle | Divieto operativo dal 28 giugno 2026 | Da rivedere contratti commerciali e accordi con le Agenzie |
Missioni a cavallo del 28 giugno 2026 | Profilo non espressamente chiarito | Prudenziale gestione documentale della quota temporale e della decorrenza | Opportuno conservare evidenza scritta e adottare criteri cautelativi |





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