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MALATTIA INPS: NUOVE TUTELE PER DAY HOSPITAL, PERMANENZA IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-RIABILITATIVE


A cura di Marta Goldin


Con la circolare 16 giugno 2026, n. 65, l'INPS interviene su un tema che negli ultimi anni ha generato numerosi dubbi applicativi: il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital, permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socioriabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e permanenza presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).


L’Istituto prende atto dell'evoluzione dell'organizzazione sanitaria e delle nuove modalità di erogazione delle cure, sempre più orientate verso percorsi ambulatoriali ad alta complessità o verso forme di assistenza in strutture sanitarie e sociosanitarie diverse dall'ospedale tradizionale, rispondendo all’esigenza di garantire una tutela uniforme ai lavoratori che, pur non essendo formalmente ricoverati, si trovano in una condizione di effettiva impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa a causa dei percorsi di cura intrapresi.

 


PRESTAZIONI AMBULATORIALI EQUIPARATE AL DAY HOSPITAL

Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dall'INPS riguarda le prestazioni ambulatoriali che, per durata, intensità delle cure e necessità di monitoraggio clinico, sono caratterizzate da particolare complessità clinica e organizzativa.


Negli ultimi anni, infatti, molte attività sanitarie che in passato richiedevano il ricovero ospedaliero vengono oggi effettuate in regime ambulatoriale grazie ai progressi tecnologici e all’ottimizzazione dei percorsi assistenziali, pur comportando per il paziente un impegno assistenziale e sanitario sostanzialmente analogo.


Rientrano tra le attività ambulatoriali equiparate al day hospital i seguenti modelli organizzativi di attività ambulatoriale:

  • Day Service Ambulatoriale (DSA);

  • Day Surgery;

  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);

  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC);

  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);

  • Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA).

 

L'INPS precisa che sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore risulta effettivamente presente presso la struttura sanitaria per l'esecuzione delle prestazioni programmate.

 

Eventuali giornate intermedie, comprese nel medesimo periodo, possono essere riconosciute come assenza per malattia soltanto se supportate da adeguata certificazione medica attestante l’effettiva incapacità lavorativa.

 


PERMANENZA IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Particolare attenzione viene dedicata ai percorsi terapeutici nell'ambito della salute mentale.

La circolare disciplina espressamente le ipotesi di permanenza presso:

  • Centri di Salute Mentale (CSM);

  • strutture riabilitative psichiatriche;

  • strutture socio-riabilitative psichiatriche;

  • strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali.

 

In tali situazioni la tutela economica della malattia può essere riconosciuta qualora la documentazione sanitaria dimostri che il percorso terapeutico comporta una reale impossibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa.


Per le aziende assume quindi particolare rilevanza la corretta acquisizione e conservazione della certificazione rilasciata dalle strutture interessate.


Per strutture psichiatriche residenziali (alta, media, bassa intensità assistenziale) e semiresidenziali (centri diurni) si intendono, ai fini della circolare 16 giugno 2026, n. 65, quelle autorizzate e/o accreditate dal SSN e devono garantire specifici requisiti organizzativi e professionali:

  • presenza di una Direzione sanitaria;

  • cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornato;

  • procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze;

  • tracciabilità delle presenze e delle attività.


È inoltre richiesta la disponibilità del seguente personale qualificato:

  • psichiatra – con presenza assistenziale continuativa nell’arco delle 24 ore per le strutture ad alta intensità e reperibilità per le altre tipologie;

  • infermieri con copertura assistenziale 24 ore su 24 nelle strutture residenziali sanitarie;

  • operatori socio-sanitari;

  • psicologo;

  • educatore professionale e terapista della riabilitazione psichiatrica.


Per l’equiparazione al ricovero ospedaliero le strutture psichiatriche sanitarie devono soddisfare i requisiti normativi previsti e operare in regime autorizzato/accreditato. In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica.



STRUTTURE DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (OBI) E DEGENZA BREVE (DB)

Tra le fattispecie espressamente considerate rientrano le permanenze in:

  • Osservazione Breve Intensiva (OBI);

  • Degenza Breve (DB).

 

Si tratta di modelli organizzativi sempre più utilizzati dalle strutture ospedaliere per la gestione di situazioni cliniche che richiedono monitoraggio e assistenza sanitaria per periodi limitati, ma che possono rendere temporaneamente impossibile la prestazione lavorativa.


L'INPS riconosce pertanto la possibilità di equiparare tali permanenze al ricovero ospedaliero ai fini dell'indennità di malattia.



COMUNITÀ TERAPEUTICHE E STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

La Circolare affronta anche il tema del ricovero presso comunità terapeutiche e le strutture accreditate che rappresentano un presidio fondamentale per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze patologiche (droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze), offrendo servizi a carattere residenziale, con permanenza diurna e notturna, o semiresidenziale, limitata alla sola permanenza diurna.


L’accesso in tali strutture avviene, di norma, a seguito di valutazione e certificazione di tossicodipendenza o di alcol-dipendenza rilasciata dai Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN, sebbene in casi specifici siano ammessi invii privati.


Con l’obiettivo di assicurare una tutela adeguata ai lavoratori impegnati in questo genere di percorsi terapeutici complessi e delicati, l’Istituto prevede che la permanenza presso comunità terapeutiche e altre strutture dedicate possa essere equiparata al ricovero ospedaliero quando siano soddisfatti specifici requisiti relativi:

  • all'organizzazione della struttura;

  • alla presenza di programmi terapeutici formalizzati;

  • alla necessità di permanenza continuativa dell'assistito;

  • alla certificazione sanitaria rilasciata.

 


CENTRI PER DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE (DNA)

Particolare rilievo assume la disciplina applicabile ai Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), strutture pubbliche o private accreditate che rappresentano un presidio sanitario fondamentale per la presa in carico di pazienti affetti da patologie complesse che richiedono interventi multidisciplinari.


Questa tipologia di struttura offre diverse modalità di trattamento:

  • terapia ambulatoriale specialistica e intensiva;

  • riabilitazione semiresidenziale;

  • day service;

  • day hospital diagnostico-terapeutico-riabilitativo;

  • riabilitazione intensiva residenziale;

  • ricoveri ordinari;

  • ricoveri di emergenza.


Ai fini della tutela previdenziale, i trattamenti effettuati presso tali strutture sono ricondotti ai seguenti regimi:

  • le prestazioni in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, sono equiparati al ricovero ospedaliero, quando rispettino dei requisiti minimi di accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) e presenza di équipe multidisciplinare.

  • le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune.


In quest'ultimo caso permane comunque l'obbligo di reperibilità per le eventuali visite di controllo medico-legali, che dovranno essere effettuate presso la struttura in cui il lavoratore sta svolgendo il percorso terapeutico.

 

 
 
 

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