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CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: ESONERO CONTRIBUTIVO


Con la Circolare 2 agosto 2021, n. 115 l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero per assunzioni di lavoratori con contratto di rioccupazione.


Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis ), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.


Il contratto di rioccupazione è istituito in via eccezionale dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 e necessità, in adesione con il lavoratore, della redazione di un progetto individuale di formazione della durata di sei mesi durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.


Dato il periodo di vigenza del contratto (1.7.2021 - 31.10.2021) l'esonero, riconosciuto ai datori di lavoro beneficiari, è riproporzionato a sei mesi rispetto al limite massimo previsto di 6.000 euro su base annua.


Qualora l’assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, ancorché a tempo indeterminato, l’incentivo in oggetto non può trovare applicazione.

Ne deriva che l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero e lo stesso non può considerarsi validamente instaurato come un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.


Il contratto di rioccupazione deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati (imprenditori o meno), con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.


Allo stesso modo, possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privato che, nella loro qualità di acquirenti o affittuari di azienda o di ramo aziendale assumano a tempo indeterminato lavoratori che non siano trasferiti immediatamente alle proprie dipendenze.


Inoltre, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzione obbligatorie di lavoratori disabili.


Assetto, misura e durata dell’incentivo

L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.


Condizioni spettanza esonero

L’esonero di cui si tratta non spetta ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 151/2015 quali ad esempio:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto la propria volontà di essere riassunto;

  • presso il datore di lavoro o utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.

Inoltre il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti ulteriori condizioni:

  • stato di disoccupazione del lavoratore.

  • i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

In tale ultima ipotesi i datori di lavoro decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito qualora sia disposto:

  • il licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento;

  • il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva.

L’esonero contributivo in trattazione, infine, è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.


Con apposito messaggio, l'Inps diffonderà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021, e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive Uniemens da parte dei datori di lavoro.


In allegato Circolare.

Circolare Inps del 2 agosto 2021, n. 115
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