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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE 2026: TUTTE LE NOVITA’ A RIGUARDO


A cura di Marta Goldin


In data 25 febbraio 2026, è stato convertito in Legge il c.d. “Decreto Milleproroghe” con il quale vengono introdotte importanti proroghe e rimodulazioni che interessano il Fondo di Garanzia per le PMI e gli incentivi all’occupazione, con un impatto significativo sulla pianificazione del personale nel triennio 2024–2026.


 

Fondo di garanzia piccole e medie imprese

In modifica all’articolo 15-bis del Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è previsto che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, continui ad operare secondo le modalità definite dalla normativa vigente, fermo restando il limite massimo di impegno annualmente fissato dalla legge di bilancio.


Si tratta di una previsione che assicura continuità operativa allo strumento pubblico di sostegno al credito, elemento essenziale per la stabilità finanziaria delle PMI.

 


Bonus Giovani

Parallelamente, viene estesa al 30 aprile 2026 la possibilità per le aziende di accedere al c.d. “bonus giovani” disciplinato dall’articolo 22 del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.


La misura è finalizzata a incrementare l’occupazione giovanile stabile e prevede, in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi.


L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 100% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro per le assunzioni o trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, mentre scende al 70% per quelle con decorrenza successiva a tale data.


L’esonero è comunque riconosciuto nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e nel rispetto delle risorse stanziate. Per i rapporti a tempo parziale, l’importo deve essere riparametrato in proporzione all’orario pattuito rispetto al tempo pieno.


Per le assunzioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2026, la percentuale di esonero al 70% è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.


L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


Per le assunzioni effettuate nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale e ridurre i divari territoriali, l’esonero contributivo per il bonus giovani è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.


L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; per le assunzioni o trasformazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, il beneficio è esteso anche alle Marche e all’Umbria.


Sotto il profilo fiscale, per i datori di lavoro che si avvalgono del bonus giovani, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza applicare il beneficio per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025 in modo tale da evitare effetti distorsivi.

 


Bonus Donne

Accanto al bonus giovani, viene rafforzata la misura a favore delle lavoratrici svantaggiate, sempre nell’ottica di promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro: ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2026 assumono lavoratrici svantaggiate è riconosciuto, anche nell’ambito della Zona ZES unica, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.


L’agevolazione è concessa nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice e nel rispetto della spesa autorizzata.


Anche in questo caso, per i datori di lavoro che fruiscono dell’esonero, ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza applicare il beneficio per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2025.



Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Infine, per l’anno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà destinare le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 anche alle finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, con riferimento al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

 

 
 
 

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