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COVID - 19 : LE MISURE DEL DECRETO DI FEBBRAIO 2021

Immagine del redattore: Labortre Labortre

Con il Decreto Legge del 23 febbraio 2021, n. 15 il Governo ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.


Rimane la denominazione del territorio nazionale in zone:


  • ZONA BIANCA : nei territori in cui l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.00 mila abitanti per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

  • ZONA ARANCIONE: nei territori in cui l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.00 mila e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato;

  • ZONA ROSSA: nei territori in cui l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.00 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;

  • ZONA GIALLA: nei territori con parametri differenti da quelli indicati precedentemente.

Fino al 27 marzo 2021:

  • Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati, da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

  • E' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05 : 00 e le ore 22 : 00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili non autosufficienti conviventi.

Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.


In allegato il Decreto Legge.




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