Il Ministero del Lavoro, con la propria Circolare del 21 dicembre 2020, n. 19, si è occupato della possibile sospensione degli obblighi all'assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999), in quelle imprese presso le quali sia attivo un ammortizzatore sociale (cigo, cigd, assegno ordinario, Fsba etc) conseguentemente all'emergenza legata alla pandemia in corso.
La vigente normativa ammette la sospensione dagli obblighi di cui sopra solo alle aziende che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali. Infatti, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del decreto legislativo 148 del 2015, le causali di intervento della CIGS, risultano essere:
la riorganizzazione aziendale;
la crisi aziendale;
il contratto di solidarietà.
Con specifico riferimento alla possibilità di applicare la disposizione in parola anche ai casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale " emergenza COVID 19 ", il Legislatore ha previsto che, al fine di evitare una possibile disparità di trattamento, le medesime misure offerte alle imprese in Cassa integrazione guadagni ordinaria - impossibilitate nell'obbligo - possano essere riconosciute anche alle aziende fruitrici della Cassa integrazione in deroga e degli altri ammortizzatori sociali a causa dell'emergenza COVID.
Rimane pertanto fermo che l'obbligo rimane sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza da COVID - 19, in proporzione all'attività effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale.
L'obbligo, a carico del datore, di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si dovrà ritenere ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza COVID - 19.
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